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Sez. 3, Sentenza n. 3242 del 02/03/2012 (Rv. 621948 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE | Art. 2048 cod. civ. - Applicabilità - Limiti - Minore capace di intendere e di volere - Necessità - Minore incapace - Responsabilità del soggetto tenuto alla vigilanza - Sussistenza - Criteri - Concorso di colpa ai fini dell'art. 1227 cod. civ. - Valutabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621948-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE

In tema di responsabilità civile, l'applicabilità dell'art. 2048 cod. civ. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la "culpa in educando" e la "culpa in vigilando"; ne consegue che, ove il minore incapace, con il proprio comportamento illecito, cagioni un danno a se stesso, sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1218 o 2043 cod. civ., a seconda che ricorra una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del soggetto tenuto alla vigilanza. Peraltro, a causa del richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ. all'art. 1227 cod. civ., il fatto del minore incapace di intendere e di volere che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno a se stesso è valutabile dal giudice al fine di stabilire il concorso delle colpe e l'eventuale riduzione proporzionale del danno da risarcire. (Nella specie, si trattava del comportamento tenuto da un bambino di tre anni, ritenuto dal giudice di merito valutabile ai fini dell'art. 1227 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)