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Sez. 1, Sentenza n. 8151 del 04/06/1996 Ud. (dep. 30/08/1996) Rv. 206967 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Acquisizione della deposizione della persona cui ha fatto richiamo il testimone "de relato" - Esclusione da parte della stessa di quanto riferito da quest'ultimo - Valutazione comparativa tra le due deposizioni, dando attendibilità a quella "de relato" - Potere del giudice - Esclusione - Valutazione probatoria unicamente dalla testimonianza della persona alla quale è stato fatto riferimento.
Stato
decisa il 1996-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206967-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Il giudice, una volta acquisita la deposizione della persona alla quale ha fatto richiamo il testimone "de relato", qualora la stessa abbia escluso quanto riferito da quest'ultimo, non può più, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. effettuare una valutazione comparativa tra le due deposizioni, come di norma avviene in presenza di testimonianze tra loro in contrasto, dando attendibilità a quella "de relato" e non a quella della persona cui è stato fatto riferimento ma deve procedere a valutazione probatoria, secondo i canoni generali, solo di quest'ultima deposizione, rimanendo l'altra, indiretta, un mero elemento indiziario privo di credibile riscontro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)