Sez. 3, Sentenza n. 842 del 17/12/2015 Cc. (dep. 12/01/2016) Rv. 265964 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia cautelare in carcere - Motivazione - Novella di cui alla l. n. 47 del 2015 - Analitica indicazione delle ragioni di inadeguatezza delle altre misure anche se applicate congiuntamente - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente". (Fattispecie relativa a questione dedotta con richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale carceraria con quella dell'obbligo di dimora e, congiuntamente, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)