diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1427 del 22/03/1989 (Rv. 462254 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI INDICI DEI PREZZI CALCOLATI DALL'ISTAT - OBBLIGATORIETÀ - VALUTAZIONE EQUITATIVE EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462254-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI INDICI DEI PREZZI CALCOLATI DALL'ISTAT - OBBLIGATORIETÀ - VALUTAZIONE EQUITATIVE EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973, va determinata, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti, esclusivamente alla stregua del criterio stabilito dall'art. 150 delle Disposizioni di attuazione, nel testo introdotto dalla stessa legge, e, quindi, con esclusivo riferimento agli indici dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria, senza possibilità di ricorso al criterio di valutazione equitativa, che l'art. 432 cod. proc. civ. prevede solo per l'ipotesi di oggettiva impossibilità di determinare la somma dovuta. (Conf 5793/87, mass n 454188).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)