Sez. U, Sentenza n. 4954 del 08/03/2005 (Rv. 579813 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa comminata per inottemperanza ad un ordine della P.A. - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Eventuale pendenza di un giudizio amministrativo per l'annullamento dell'ordine - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l'opposizione ad una sanzione amministrativa emessa dalla P.A. (nella specie, Capitaneria di porto) a seguito di inottemperanza ad un precedente ordine impartito dalla medesima Amministrazione (nella specie, sgombero di un manufatto esistente sulla spiaggia) è devoluta al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 - norme speciali rispetto agli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 -, a nulla rilevando l'eventuale pendenza di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del provvedimento, la cui inottemperanza è stata sanzionata, rilevando gli effetti di quel giudizio non sulla giurisdizione ma sul merito del giudizio di opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Cod. Navig. art. 1064, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)