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Sez. 2, Sentenza n. 1362 del 26/04/1969 (Rv. 340085 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD SUBSTANTIAM - AD PROBATIONEM - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - LIMITAZIONI DI PROVA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340085-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD SUBSTANTIAM - AD PROBATIONEM - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - LIMITAZIONI DI PROVA - INAPPLICABILITA.*

Le limitazioni stabilite in tema di prova dell'esistenza di un negozio giuridico, per il quale e richiesto ad substantiam o ad probationem l'atto scritto, operano solo quando il negozio del quale si vuole fornire la prova venga invocato come tale, e cioe come fonte di diritti ed obbligazioni reciproche tra le parti contraenti, e non pure quando il negozio medesimo sia dedotto come semplice fatto storico influente sulla controversia. (Conf. 1761-68, massima n.333656 28-68, massima n.330827 e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)