Sez. 1, Sentenza n. 1004 del 24/05/1965 (Rv. 311949 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
L'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo attiene alla direzione del procedimento e costituisce una facolta discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel suo Esercizio in Sede di Cassazione (nella specie, il termine per chiamare in causa il terzo, benche tempestivamente richiesto, fu concesso solo tre anni dopo dall'inizio del processo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)