Sez. 1, Ordinanza n. 14340 del 29/05/2025 (Rv. 674576-03)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Istanza di allontanamento - Esigenze di salute dello straniero - Valutazione da parte del giudice - Necessità. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI - In genere.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.
Costituzione art. 32, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)