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Sez. 3, Sentenza n. 4421 del 10/07/1980 (Rv. 408299 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL DANNO AD INIZIATIVA DEL DANNEGGIATO - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408299-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL DANNO AD INIZIATIVA DEL DANNEGGIATO - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE - AMMISSIBILITA.*

Qualora, verificatosi il fatto illecito, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare od a ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dello autore del fatto medesimo non perde la sua natura di debito di valore, e, quindi, le somme erogate sono suscettibili di rivalutazione, in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta. (Conf 1746/79, mass n 398107; (Conf 57/78, mass n 389352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)