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Sez. 5, Sentenza n. 299 del 20/03/1968 Ud. (dep. 16/05/1968) Rv. 107961 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA -FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI -PER DISTRAZIONE - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE DATA AI BENI NON RINVENUTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - RILEVANZA PROBATORI- A.*
Stato
decisa il 1968-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107961-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA -FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI -PER DISTRAZIONE - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE DATA AI BENI NON RINVENUTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - RILEVANZA PROBATORI- A.*

Quando risulta in modo specifico che l'imprenditore, poi dichiarato fallito, abbia avuto, in un certo momento della vita aziendale, il possesso di determinati beni, spetta a lui di provare quale concreta destinazione quei beni abbiano avuto a tale esigenza si riallaccia l'Obbligo, sanzionato penalmente, della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante l'Esercizio dell'impresa. Ne consegue che, ove l'imputato di bancarotta fraudolenta non fornisca la prova della destinazione di quei beni, il giudice di merito puo ritenere che i beni medesimi siano stati oggetto di dolosa distrazione. (V.106698, anno 1968, 105575, 105488, anno 1967 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)