Sez. 1, Sentenza n. 7328 del 29/04/1985 Ud. (dep. 23/07/1985) Rv. 170183 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ ANOMALA - PRESUPPOSTI - NATURA GIURIDICA - ELEMENTO DISCRIMINANTE DALLA RESPONSABILITÀ PROPRIA.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ ANOMALA - PRESUPPOSTI - NATURA GIURIDICA - ELEMENTO DISCRIMINANTE DALLA RESPONSABILITÀ PROPRIA.*
Nella responsabilità anomala prevista dall'art. 116 cod. pen., il soggetto che il reato diverso non volle, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è più finalisticamente controllabile, sì che è il criterio della evitabilità in concreto dell'evento previsto come possibile quello che - nell'ambito ovviamente della sussistenza, in ogni caso, del nesso di causalità materiale - segna la linea di demarcazione del campo di applicazione dell'art. 116 rispetto a quello dell'art. 110 cod. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)