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Sez. 1, Sentenza n. 1283 del 07/03/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172386 - 01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - COMPITI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESTENSIONE AL MERITO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172386-01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - COMPITI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESTENSIONE AL MERITO - LEGITTIMITÀ.*

Nell'accertamento delle competenze, la Corte di Cassazione non è vincolata dal suo normale limite istituzionale del divieto di valutazione del merito, ma può apprezzare liberamente il fatto al fine di accertare se la qualificazione del fatto stesso sia giudizialmente corretta e individuare il giudice competente, non solo avendo presente la definizione giuridica quale ritenuta dai giudici in conflitto, ma, sulla base del capo di imputazione, procedendo ad una sommaria delibazione delle risultanze di causa in modo da decidere il conflitto con riferimento non già al reato ritenuto dai giudici di merito, ma alla esatta identificazione giuridica del fatto stesso. (V mass n 104966, per quanto valga).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 42, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)