Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
Testo in vigore al
Art. 64 Trasferimento dei diritti di reimpianto
Art. 65 Riserve di diritti di impianto
1.
2.
3.
4.
5. Per il periodo dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri, compilando la tabella 9 dell'allegato XIII, comunicano entro il 1o marzo 2016 alla Commissione le seguenti informazioni:
a) i diritti di impianto versati alle riserve;
b) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva con o senza pagamento di corrispettivo.
Art. 66 Mantenimento del sistema dei diritti di impianto
Capo III. Regime di estirpazione
Capo IV. Inventario e misurazione della superficie vitata
Art. 74 Inventario
Art. 75 Superficie vitata
Titolo V. Controlli nel settore vitivinicolo
Capo I. Principi del controllo
Art. 76 Controlli
Art. 77 Principi generali
Art. 78 Controlli in loco
Art. 79 Selezione del campione di controllo
Art. 80 Relazione di controllo
Art. 81 Controlli relativi al potenziale produttivo e alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti
Art. 82 Organismi di controllo
Art. 83 Competenze degli agenti di controllo
Ogni Stato membro prende i provvedimenti atti ad agevolare gli agenti dei propri organismi competenti nell’esercizio delle loro funzioni. Esso garantisce, in particolare, che tali agenti, eventualmente in collaborazione con quelli di altri suoi servizi da esso abilitati a tal fine:
a) abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
b) abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;
c) possano effettuare un inventario dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione;
d) possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli, delle sostanze e prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione, e dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;
e) possano consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;
f) possano adottare le opportune misure conservative per l’elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere utilizzato per la sua elaborazione, qualora vi sia motivo di sospettare un’infrazione grave alle disposizioni comunitarie, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute.
Capo II. Assistenza tra gli organismi di controllo
Art. 84 Assistenza su richiesta
1.
L’organismo competente di uno Stato membro che avvia nel suo territorio azioni di controllo può chiedere informazioni all’organismo competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato. L’assistenza richiesta è fornita tempestivamente.
La Commissione è informata di tutti i casi in cui il prodotto oggetto delle azioni di controllo di cui al primo comma è originario di un paese terzo e in cui la commercializzazione del prodotto può presentare un interesse specifico per altri Stati membri.
L’organismo interpellato comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell’organismo richiedente.
2. Su domanda motivata dell’organismo richiedente, l’organismo interpellato esercita — o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L’organismo interpellato procede come se agisse per conto proprio.
4.
D’intesa con l’organismo interpellato, l’organismo richiedente può designare agenti incaricati:
a) di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità amministrative dello Stato membro dove l’organismo interpellato è stabilito, relative all’applicazione della normativa vitivinicola o ad azioni di controllo, effettuando fra l’altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti dei registri, oppure
b) di assistere alle azioni richieste a norma del paragrafo 2, dopo averne informato l’organismo interpellato in tempo utile, prima dell’inizio di tali azioni.
Le copie di cui alla lettera a) del primo comma possono essere effettuate solo d’intesa con l’organismo interpellato.
5. I funzionari dell’organismo interpellato restano comunque responsabili della direzione delle operazioni di controllo.
6. I funzionari dell’organismo richiedente:
a) esibiscono un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualifica;
b) godono, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l’organismo interpellato impone ai propri agenti nell’esercizio dei controlli in questione,
i) dei diritti di accesso previsti all’articolo 83, lettere a) e b),
ii) di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell’organismo interpellato ai sensi dell’articolo 83, lettere c) ed e);
c) nel corso dei controlli, tengono un comportamento conforme alle norme e agli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d’ufficio.
7.
Le richieste di cui al presente articolo sono inviate all’organismo interpellato dello Stato membro interessato tramite l’organismo di contatto di tale Stato membro. Si procede parimenti anche per:
a) le risposte a tali richieste,
b) le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2 e 4.
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la collaborazione tra gli Stati membri, questi ultimi possono permettere che un organismo competente:
a) invii direttamente richieste o comunicazioni a un organismo competente di un altro Stato membro;
b) risponda direttamente alle richieste o comunicazioni provenienti da un organismo competente di un altro Stato membro.
Art. 85 Assistenza spontanea
L’organismo competente di uno Stato membro, qualora constati od abbia fondati sospetti che:
a) un prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 non sia conforme alla normativa vitivinicola o sia oggetto di azioni fraudolente per ottenere o commercializzare tale prodotto e
b) che tale mancata conformità abbia un interesse specifico per uno o più Stati membri e sia tale da richiedere misure amministrative o azioni legali, ne informa immediatamente, tramite l’organismo di contatto di sua pertinenza, l’organismo di contatto dello Stato membro interessato.
Art. 86 Disposizioni comuni
1. Le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, e all’articolo 85 sono corredate e completate, non appena possibile, dai documenti o da altri utili elementi di prova, nonché dall’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:
a) la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto in causa;
b) la sua designazione e presentazione;
c) l’osservanza delle norme prescritte per la sua elaborazione e commercializzazione.
2. Gli organismi di contatto interessati dal fatto per cui è stato avviato il procedimento di assistenza si scambiano immediatamente le informazioni relative:
a) allo svolgimento delle indagini;
b) al seguito riservato alle operazioni in causa sul piano amministrativo o giudiziario.
3. Le spese di viaggio derivanti dall’applicazione dell’articolo 84, paragrafi 2 e 4, sono a carico:
a) dello Stato membro che ha designato un agente per le misure previste dai paragrafi citati, o
b) del bilancio comunitario, su domanda dell’organismo di contatto di tale Stato membro, se la Commissione ha formalmente e preventivamente riconosciuto l’interesse comunitario dell’azione di controllo.
Capo III. Banca di dati analitici
Art. 87 Funzione della banca dati
1. Il Centro comune di ricerca (CCR) gestisce una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo.
2. La banca di dati raccoglie i dati ottenuti dall’analisi isotopica dei componenti dell’etanolo e dell’acqua contenuti nei prodotti viticoli, secondo i metodi di analisi di riferimento di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 479/2008.
3. La banca di dati concorre ad armonizzare l’interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori ufficiali degli Stati membri mediante i metodi di analisi di riferimento previsti dall’articolo 31 del regolamento (CEE) n. 479/2008.
Art. 88 Campioni
1. Per la banca di dati analitici, gli Stati membri garantiscono che i campioni di uve fresche da analizzare sono prelevati, trattati e trasformati in vino secondo le istruzioni figuranti nell’allegato XVI.
2. I campioni di uve fresche sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di allevamento della vite, la varietà, l’età e le pratiche colturali seguite.
3. Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell’allegato XVII. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell’allegato XVII. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.
4. I campioni sono analizzati secondo i metodi descritti all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 479/2008 dai laboratori designati dagli Stati membri. I laboratori designati devono rispondere ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma ISO/IEC 17025 e, in particolare, devono partecipare a un sistema di prove di competenza relative ai metodi di analisi isotopica. La prova del rispetto di tali criteri è fornita per iscritto al CCR per il controllo di qualità e la convalida dei dati forniti.
5. I laboratori compilano un bollettino di analisi secondo l’allegato XIX. Per ogni campione è redatta una scheda segnaletica conforme al questionario riportato nell’allegato XVIII.
6. Al CCR vengono inviate una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l’interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica.
7. Gli Stati membri ed il CCR assicurano:
a) la conservazione dei dati contenuti nella banca di dati analitici;
b) la conservazione di ogni campione per almeno tre anni dalla data del prelievo;
c) che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l’applicazione della normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici;
d) la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni;
f) l’accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per l’eventuale rettifica dei dati inesatti.
Art. 89
Fino al 30 giugno 2015, in attesa dell’installazione delle attrezzature analitiche adeguate, la Croazia invia i propri campioni di vino per analisi al CCR.
La Croazia può designare un organismo competente abilitato ad accedere alle informazioni relative ai campioni prelevati sul proprio territorio.
Art. 90 Comunicazione dei risultati
1. Le informazioni raccolte nella banca di dati sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dagli Stati membri che ne fanno domanda.
2. Il CCR redige e aggiorna ogni anno l’elenco dei laboratori degli Stati membri incaricati della preparazione dei campioni e delle misurazioni per la banca di dati analitici.
3. In casi debitamente giustificati e qualora siano rappresentative, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione, su richiesta, di altri organismi ufficiali degli Stati membri.
4. La comunicazione di informazioni riguarda soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili. Ogni comunicazione di informazioni è accompagnata dal richiamo delle esigenze minime richieste per l’utilizzazione della banca dati.
Art. 91 Rispetto delle procedure
Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di analisi isotopiche contenuti nelle loro banche di dati siano ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente alle disposizioni del presente capo.