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Sez. L, Sentenza n. 9492 del 08/09/1995 (Rv. 493963 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Intimazione nell'area della libera recedibilità - Garanzie procedimentali ex art. 7 Statuto Lavoratori - Inosservanza - Illegittimità del licenziamento - Conseguenza - Facoltà del datore di lavoro di non corrispondere l'indennità di preavviso - Esclusione - Carattere ingiurioso del provvedimento - Configurabilità - Estremi - Effetti.
Stato
decisa il 1995-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493963-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nell'ipotesi di licenziamento intimato nell'area della libera recedibilità anteriormente alla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'inosservanza delle garanzie procedimentali di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, determina l'illegittimità ma non la nullità del licenziamento stesso ed incide quindi, escludendola, solo sulla facoltà del datore di lavoro di non corrispondere l'indennità di preavviso, fermo restando peraltro che il licenziamento disciplinare, in quanto comporta l'addebito di gravi mancanze disciplinari, può integrare la fattispecie del licenziamento ingiurioso lesivo del diritto all'onore del lavoratore o procurare a questi un danno patrimoniale per le gravi difficoltà occupazionali derivantigli dalla conoscenza del motivo del licenziamento nell'ambiente di lavoro, ed essere quindi fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro ove tali danni conseguano alla mancata osservanza delle menzionate garanzie procedimentali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)