Sez. 2, Sentenza n. 14052 del 25/10/2000 (Rv. 541196 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Istituzione di nuova corte di appello comprensiva della circoscrizione del tribunale adito e non del consiglio dell'ordine di originaria iscrizione del difensore - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO
Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 27/1997 che ha eliminato la distinzione tra avvocati e procuratori, l'istituzione di una nuova corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario dove il giudizio era pendente, ma non il Consiglio dell'Ordine nel cui albo era iscritto il difensore originariamente nominato per tale giudizio, faceva si che il difensore stesso perdesse, ai sensi dell'allora vigente art. 5 R.D.L. 1578/1933, convertito in legge 36/1934, la capacità di rappresentanza processuale della parte davanti al detto Ufficio. Ciò pur non dando luogo ad interruzione automatica del processo ex art. 301 cod.proc.civ., stante la tassatività delle cause di interruzione previste da tale articolo e pur non incidendo in alcun modo sulla valida costituzione, a suo tempo avvenuta, del rapporto processuale, comportava tuttavia, la nullità assoluta delle attività procuratorie eventualmente svolte dal difensore, ormai "extra districtum" dopo l'insorgenza della situazione di cui sopra.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1997 num. 27, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)