Sez. 5, Sentenza n. 11401 del 02/10/1995 Ud. (dep. 23/11/1995) Rv. 202907 - 01
Stampa - Cause di giustificazione | Diffamazione - Organo collegiale elettivo - Membro - Diritto di attivare il controllo degli organi istituzionali - Condizioni - Rilievo pubblico dei fatti lesivi di cui si chiede l'accertamento - Fondamento su concreti elementi di fatto dei dubbi manifestati - Fattispecie: pubblicazione su quotidiano di interrogazione di un consigliere provinciale di Viterbo - Attribuzione alla Federazione Provinciale del P.D.S. ed al suo segretario dell'interesse a gestire finanziamenti regionali.
Stampa - Cause di giustificazione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto-dovere di un membro di un organo collegiale elettivo di esercitare la pubblica funzione demandatagli, attivando i poteri di controllo degli organi istituzionali, presuppone non solo che i fatti lesivi della reputazione, di cui si chiede l'accertamento, siano di rilievo pubblico, ma anche che i dubbi esternati sulla liceità delle condotte prospettate abbiano fondamento in concreti elementi, idonei a giustificarli. (Fattispecie relative alla pubblicazione su un quotidiano del testo di un'interrogazione con la quale un consigliere provinciale di Viterbo aveva indicato -senza fornire elementi nelle fonti della notizia- la Federazione Provinciale del P.D.S. di quella città, ed il relativo segretario, come sostenitori del progetto di costituzione di una società, collegata al partito, al solo scopo di gestire i finanziamenti regionali erogati alla Provincia per l'istituzione di un'università della "terza età").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 bis CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)