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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 275 del 1989

Decisione
decisa il 1989-05-16, depositata il 1989-05-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:275
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15330

  • Farmacia
  • Gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione
  • Diritto all'indennità di avviamento
  • Esclusione
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale. - S. n. 333/1988.

Norme impugnate

  • art. 17 legge 2 aprile 1968, n. 475

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1987 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavaterra Ascenzio e Moncalvo Carmen ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 1° luglio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione il diritto all'indennità di avviamento riconosciuto in favore dei gestori di farmacie di nuova istituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 333 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 17 "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265"; che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 333 del 1988, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze