Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 275 del 1989
Massime (1)
Massima n. 15330
- Farmacia
- Gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione
- Diritto all'indennità di avviamento
- Esclusione
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1987 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavaterra Ascenzio e Moncalvo Carmen ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 1° luglio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione il diritto all'indennità di avviamento riconosciuto in favore dei gestori di farmacie di nuova istituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 333 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 17 "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265";
che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 333 del 1988, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze