Sez. L, Sentenza n. 20522 del 28/07/2008 (Rv. 604300 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE | Legge reg. Sardegna n. 12 del 2002 - Ammissione alla contrattazione collettiva integrativa regionale per i dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna - Limiti - Conseguenze - Fattispecie in tema di attività antisindacale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE
A seguito dell'entrata in vigore della legge reg. Sardegna n. 12 del 2002 è stato soppresso l'art. 9, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 24 del 1999 che consentiva l'ammissione alla contrattazione collettiva regionale anche delle oo.ss. aderenti alle organizzazioni presenti su tutto il territorio nazionale e firmatarie dei contratti collettivi del settore agricolo forestale; conseguentemente l'associazione sindacale che non abbia partecipato alle trattative per la stipulazione del contratto integrativo regionale per i dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna previsto dalla legge reg. Sardegna n. 12 del 2002, non ha diritto ad usufruire delle prerogative sindacali, a nulla rilevando che, in base alla previgente disciplina, avesse partecipato alla precedente contrattazione collettiva di comparto od integrativa (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato la correttezza della sentenza di merito che aveva escluso il carattere antisindacale nel comportamento datoriale consistito nel non riconoscere, ad una associazione sindacale che non aveva partecipato alla nuova contrattazione integrativa, la RSA, pur già costituita, per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sardegna 09/06/1999 num. 24 art. 9, Legge Reg. Sardegna 09/09/2002 num. 12 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)