Sez. 1, Sentenza n. 2065 del 21/06/1968 (Rv. 334188 - 01)
ISTRUZIONE PUBBLICA - CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI- INSEGNANTI DELLE SCUOLE MEDIE ANNESSE - RAPPORTO DI IMPIEGO - NATURA - IN EPOCA PRECEDENTE ALLA LEGGE N.150 DEL 1967 - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE.*
ISTRUZIONE PUBBLICA - CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI- INSEGNANTI DELLE SCUOLE MEDIE ANNESSE - RAPPORTO DI IMPIEGO - NATURA - IN EPOCA PRECEDENTE ALLA LEGGE N.150 DEL 1967 - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE.*
Sotto l'impero della legislazione precedente alla legge 9 marzo 1967, n.150, la gestione delle scuole medie annesse ai convitti nazionali ed i rapporti di impiego intercorrenti tra questi ultimi e gli insegnanti delle scuole annesse, erano di natura privata conseguentemente, la cognizione delle controversie relative a tali rapporti e devoluta al giudice ordinario. (Conf. 2424-66, massima n.324691).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 01/09/1925 num. 2009 art. 142, Legge 22/10/1931 num. 1410 art. 1, Legge 06/05/1923 num. 1054 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)