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Sez. 2, Sentenza n. 243 del 10/01/1995 (Rv. 489606 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI | Disciplina ex art. 600 cod. civ. - Applicabilità anche agli enti neppure esistenti di fatto.
Stato
decisa il 1995-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489606-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI

La norma dettata dall'art. 600 cod. civ. - per la quale le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno effetto se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è presentata l'istanza per ottenere il riconoscimento - si applica tanto agli enti già esistenti di fatto, come a quelli non ancora esistenti, neppure di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 600 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)