Sez. 2, Sentenza n. 243 del 10/01/1995 (Rv. 489606 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI | Disciplina ex art. 600 cod. civ. - Applicabilità anche agli enti neppure esistenti di fatto.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITÀ - DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI
La norma dettata dall'art. 600 cod. civ. - per la quale le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno effetto se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è presentata l'istanza per ottenere il riconoscimento - si applica tanto agli enti già esistenti di fatto, come a quelli non ancora esistenti, neppure di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 600 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)