Sulla classificazione dei porti, sulle spese per i medesimi, e sulla designazione delle opere marittime
Testo in vigore al
Capo I. Classificazione dei porti.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I porti sono di due categorie:
2. Alla prima categoria appartengono i porti e le spiaggie che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o precipuamente a rifugio o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato.
3. Della seconda categoria fanno parte i porti e gli approdi che servono precipuamente al commercio, ed abbiano i requisiti dell'articolo seguente.
Art. 2
1. I porti ed approdi della seconda categoria si dividono in quattro classi:
2. Sono di prima classe quelli presentemente nella medesima inscritti ai termini dell'art. 184, n. 1, della legge del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, e quegli altri, quantunque non situati a capo di grandi linee di comunicazione, che abbiano gli stessi requisiti che li costituiscono d'interesse generale dello Stato, e nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore alle 250,000 tonnellate, in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
3. Sono di seconda classe quelli presentemente inscritti nella terza classe per effetto delle disposizioni contenute al numero 3 dell'articolo 184 della predetta legge, e quegli altri il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o ad alcune provincie, purche' la quantita' delle merci nei medesimi imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate 25,000 in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
4. Sono di terza classe quelli l'utilita' dei quali si estende soltanto ad una parte notevole di una provincia, e nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a 10,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
5. Sono di quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie tanto del continente quanto delle isole non assegnati alle classi precedenti.
6. I porti lacuali che soddisfino alle condizioni del presente articolo saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.
Art. 3
1. Secondo le norme stabilite dallo articolo antecedente, il Governo del Re, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, e sentiti pure i Consigli delle provincie e dei comuni, nel modo indicato dall'articolo 7, approvera' con decreti Reali gli elenchi delle nuove classificazioni di cui agli articoli precedenti, nonche' delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi.
2. Ai porti che interessano la difesa militare e la sicurezza dello Stato, sara' provveduto di concerto dai Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra e della Marina.
3. Colle stesse norme sara' provveduto nell'avvenire alle aggiunte e' variazioni nella prima categoria, ed ai passaggi da una ad altra classe de'porti di seconda categoria.
4. Delle maggiori o minori somme, che per effetto di queste aggiunte, variazioni e passaggi, si avessero da richiedere per le spese ordinarie de'porti dovra' essere data apposita dimostrazione da allegarsi allo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno, a cominciare dal quale il porto apparterrebbe alla nuova classe.
Capo II. Spese per i porti e designazioni delle opere marittime.
Art. 4
1. Pei porti e le spiaggia di prima categoria, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio e quella per la difesa militare e la sicurezza dello Stato, sono a carico esclusivo dello Stato.
2. Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolera' come pei porti, cui potra' quello scalo essere assimilato.
Art. 5
1. Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono sostenute:
2. Pei porti di prima classe in ragione dell'ottanta per conto dallo Stato, e del venti per cento dalle provincie e dai comuni;
3. Pei porti di seconda classe nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio superi le centomila tonnellate, in ragione del settanta per cento dallo Stato, e del trenta per cento dalle provincie e dai comuni; ed in ragione del sessanta dallo Stato, e del quaranta dalle provincie e dai comuni per gli altri;
4. Pei porti di terza classe, in ragione del quaranta per cento dallo Stato, e del sessanta per cento dalle provincie e dai comuni;
5. Pei porti di quarta classe, dai comuni e dalle associazioni di comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione delle opere, costituiti in consorzio con le norme stabilite dalla presente legge.
6. Nelle spese occorrenti per nuove opere straordinarie, o per opere di miglioramento nei porti di quarta classe, lo Stato concorre in ragione del trenta per cento e la provincia del dieci.
7. I canali esterni ed interni, che interessano la navigazione generale, eccetto pei secondi, i tratti di armatura delle foci e quelli destinati alle operazioni di commercio, sono assimilati per la competenza delle spese alle opere di cui all'articolo 93 della precitata legge 20 marzo 1865.
Art. 6
1. Le spese a carico delle provincie e dei comuni pei porti di prima, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente:
2. Una meta' a carico della provincia in cui il porto e' situato, col concorso delle provincie che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto;
3. Una meta' a carico del comune in cui il porto e' situato, col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto.
4. Sono da riguardarsi come provincie e comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento dei porti, e che dai medesimi ritraggano beneficio, quelli i quali se ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti.
5. Le quote a carico di piu' provincie o di piu' comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo, e saranno fissate dal decreto Reale di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 7
1. Gli elenchi delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi, con le quote a ciascuno assegnate, saranno comunicati ai Consigli delle provincie e dei comuni interessati perche' possano fare le loro osservazioni.
2. Si reputeranno assenzienti quelle provincie e quei comuni che nel termine di tre mesi dalla data della notificazione non abbiano prodotto opposizioni od osservazioni in contrario.
Art. 8
1. Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie, che occorressero per le formazioni di nuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle rade o nelle spiaggie finora sprovvedute delle opere marittime di cui all'articolo 183 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche.
Art. 9
1. Per intraprendere le nuove opere straordinarie che lo Stato credesse utile o necessario di far eseguire nei porti di seconda o terza classe, occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali rappresentino complessivamente almeno due terzi del loro contributo nelle spese necessarie.
2. Mancando tale assenso le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale o da quella con la quale vengono autorizzate.
3. I lavori occorrenti nei porti di seconda terza classe, sia per nuove opere straordinarie, sia per opere di miglioramento e di manutenzione, sono fatti eseguire a cura esclusiva dello Stato.
Art. 10
1. Tra le spese nelle quali debbono contribuire le provincie e i comuni s'intendono comprese anche quelle per le paghe ed indennita' al personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di caracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc.
2. Questa disposizione e' applicabile anche alle spese dei porti di quarta classe.
Art. 11
1. I comuni marittimi del Regno, d'accordo colla Camera di commercio, possono chiedere al Governo che sia imposta una tassa supplementare a quella d'ancoraggio sulle navi che approdano nel rispettivo porto per destinarne il prodotto ad opere straordinarie di compimento, secondo i progetti approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. Tali tasse supplementari non potranno eccedere 50 centesimi per tonnellata di registro, ne' il Governo potra' concederne l'applicazione se non previo avviso del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato.
3. Con le stesse norme e per gli stessi effetti potra' essere consentito ai comuni lacuali la imposizione sulle barche che servono al traffico nei laghi di una tassa speciale non eccedente centesimi venticinque per ogni tonnellata di stazza.
4. Con apposito regolamento, fatto previo avviso del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le guarentigie necessarie acciocche' i prodotti delle tasse supplementari riscosse dal Governo non possano essere altrimenti erogate che in opere vantaggiose al porto in cui furono riscosse.
Art. 12
1. Il Governo del Re e' autorizzato a fare concessioni, con decreto Reale, per costruzioni di opere marittime, alle provincie e ai comuni, alle Camere di commercio ed anche a privati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, e potranno accordarsi ai concessionari le tasse supplementari stabilite col precedente articolo di legge, purche' i municipi, d'accordo con le Camere di commercio, ne facciano a tal fine richiesta.
2. Per lo spazio di 500 metri, a partire dal lido del mare e per un tratto non maggiore di 5 chilometri, a destra e a sinistra del porto o dell'abitato, i terreni arenili, che non siano necessari pei bisogni dello Stato o che non siano gia' concessi per uso industriale, saranno dati in concessione gratuita per un tempo non maggiore di 90 anni, previ accordi del Ministero dei Lavori Pubblici con quelli della Marineria e del Tesoro, ai comuni che ne facciano richiesta, e i quali si obblighino ad erogare i proventi che si possono dall'uso di essi ricavare, in opere marittime di utilita' riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici.
3. Per lo identico scopo, con le stesse norme e per la medesima durata di tempo, saranno dati in concessione gratuita ai comuni lacuali, i cui porti siano stati parificati quelli marittimi, i tratti di riva di lago attigui all'abitato o ai porti stessi che non siano necessari pei bisogni dello Stato o che non siano gia' concessi per uso industriale.
Capo III. Disposizioni speciali pei porti di 4ª classe.
Art. 13
Sono obbligatorie pei comuni o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe le spese:
1. Per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere e di tutte quelle altre opere d'arte che servono a facilitare l'approdo, ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiaggie;
2. Per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, non che delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per la illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi;
3. Potranno essere dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione d'opere nuove, il cui costo non ecceda lire 100,000 quando, dopo udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere dei porti, spiaggie e fari, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Deputazioni provinciali siano dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciute necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a fare riconoscere il porto e la sua entrata.
Art. 14
1. La situazione dei fari e fanali, la loro portata, i colori ed i caratteri distintivi della luce saranno fissati dal Ministero dei Lavori Pubblici, senza l'autorizzazione del quale non potranno poi essere mutati.
Art. 15
1. Le escavazioni che si rendessero necessario nei porti di quarta classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della escavazione dei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato.
2. L'importo dei lavori occorrenti, che dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, sara' dai comuni pagato direttamente agli appaltatori.
3. All'eseguimento dei lavori indicati dall'articolo 11 sara' provveduto a cura del comune o delle Associazioni di comuni interessati sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del Genio civile.
Art. 16
1. Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sara' udito il parere del Consiglio provinciale dopo l'assenso dei Consigli dei comuni interessati, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del loro contributo nella spesa necessaria.
2. Ai comuni stessi dovra' essere data preventivamente comunicazione dei relativi progetti d'arte.
3. Si reputano assenzienti quei comuni, i quali entro due mesi dalla data della notificazione loro fatta non abbiano prodotte opposizioni ed osservazioni in contrario.
4. Le opposizioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Art. 17
1. Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedente sara' provveduto dai comuni o dalle Associazioni di comuni che vi abbiano interesse con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti:
a) Col prodotto della tassa supplementare a quella d'ancoraggio stabilita dall'articolo 11 della presente legge;
b) Coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiaggie del mare date in concessione gratuita ai comuni ai termini dell'articolo 12;
c) Col concorso delle Stato in ragione del 30 per cento;
d) Col concorso della provincia in ragione del 10 cento;
e) Con le offerte volontarie;
f) Con le somme che dovranno essere fornite dai comuni interessati al compimento del fondo occorrente allo eseguimento delle opere progettate.
2. I proventi a) e b) vanno a beneficio comune degli interessati alle opere da eseguirsi.