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Sez. L, Sentenza n. 3464 del 10/07/1978 (Rv. 392940 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DOCUMENTAZIONE SANITARIA - LEGGE DI DELEGA N 153 DEL 1969 - ATTRIBUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI AI CITTADINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392940-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DOCUMENTAZIONE SANITARIA - LEGGE DI DELEGA N 153 DEL 1969 - ATTRIBUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI AI CITTADINI - ESCLUSIONE.*

L'art 35, n 6, lettera a) della legge 30 aprile 1969, n 153, che ha delegato il governo ad emanare entro il 31 dicembre 1971 norme intese ad attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli istituti nazionali per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro e utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidita pensionabile, non puo attribuire ai cittadini diritti soggettivi e neppure semplici aspettative aventi una qualsiasi Rilevanza giuridica, fino a quando la norma delegante non sia stata attuata con l'emanazione di un decreto legislativo, non avendo i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge di delega alcun valore normativo autonomo. (Conf 1437/77, mass n 385151).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 35 com. 6 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)