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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 259 del 1985

Decisione
decisa il 1985-10-25, depositata il 1985-11-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:259
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11134

  • Stampa
  • Reati commessi a mezzo della stampa
  • Disparità di trattamento rispetto ai reati commessi per mezzo delle trasmissioni televisive
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
  • l 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 9 e 13; cp art. 57.
  • cst art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, e 57, cod. pen., sollevata sul rilievo che le norme impugnate prevederebbero, per i reati commessi a mezzo della stampa, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto per gli stessi reati commessi a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, in quanto la medesima questione, sollevata negli stessi termini, è stata già dichiarata infondata. - S. n. 168/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice penale promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Letta Gianni ed altra, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 84 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984. Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Roma, Sez. IV penale, con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 (pervenuta alla Corte il 13 marzo 1984; notificata il 20 e comunicata il 22 aprile 1982; pubblicata nella G.U. n. 252 del 2 settembre 1984 e iscritta al n. 315 R.O. 1984) "richiamando la motivazione di cui all'ordinanza 28 ottobre 1980" "ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione", ha sospeso il giudizio in cui Letta Gianni e Ammaturo Grazia erano imputati del delitto previsto dagli artt. 81, 110, 595 cpv. l e 2, 61 n. 10 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, rinviando gli atti a questa Corte avanti la quale nessuno degli imputati si è costituito né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sent. 22 ottobre 1982, n. 168, resa tra l'altro sulla ord. 28 settembre 1980 la cui motivazione è stata richiamata nella ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità la quale va ora dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 57 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Roma, Sez. IV penale, con ordinanza 6 aprile 1982. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze