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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021 (Rv. 661358 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Eccezione nella prima difesa utile - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661358-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

In caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto precluso l'esame della questione sulla "potestas iudicandi" degli arbitri per invalidità della clausola arbitrale, siccome avanzata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)