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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 107 del 1972

Decisione
decisa il 1972-06-09, depositata il 1972-06-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:107
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6166

  • Libertà personale
  • Cod. proc. pen., art. 236
  • Arresto facoltativo in flagranza da parte del pubblico ufficiale offeso dal reato di oltraggio
  • Non viola l'art. 13 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale già ritenuta non fondata con precedente sentenza, quando non vi siano motivi per discostarsi da tale decisione. (Nella specie è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 c.p.p., concernente la facoltà di arresto in flagranza spettante agli agenti e ufficili della forza pubblica, sollevata in riferimento all'art. 13 Cost., e già dichiarata non fondata con la sent. 5 luglio 1971 n. 173).

Norme impugnate

  • art. 236 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1970 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Coppedé Fernando, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971. Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Pisa, con ordinanza dell'11 novembre 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, concernente la facoltà d'arresto in flagranza di reato, spettante agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e della forza pubblica; che, secondo il giudice a quo, la detta facoltà sarebbe in contrasto con l'art. 13, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, perché le ipotesi previste dalla norma impugnata non presenterebbero i requisiti di eccezionalità, necessità, urgenza e tassatività richiesti dal citato precetto costituzionale per l'adozione di provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
punto 2
Considerato che la questione è identica a quella già esaminata e dichiarata infondata con la sentenza n. 173 del 1971, che ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti suddetti nella norma impugnata; che non vi sono motivi per discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, e già dichiarata non fondata con la sentenza del 5 luglio 1971, n. 173. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze