Sez. 5, Sentenza n. 41163 del 09/07/2014 Ud. (dep. 03/10/2014) Rv. 260681 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA | Mancata prova della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello - Notifica al difensore presente in udienza - Rinunzia da parte di quest'ultimo ai termini a difesa - Legittimità.
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA
È valida la rinunzia ai termini a difesa proveniente dal difensore di fiducia che abbia ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio disposta in udienza ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. dalla Corte di appello per la mancanza della prova della consegna di tale atto all'imputato, trattandosi di facoltà non riservata personalmente all'interessato e, quindi, validamente esercitabile dal difensore ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)