diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1144 del 03/07/1967 Ud. (dep. 27/11/1967) Rv. 106102 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE- OLII- MINERALI - TRASPORTO - SCADENZA DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - CONSUMAZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO TRASPORTO CON CERTIFICATO SCADUTO - SUSSISTENZA DEL REATO - PERMANENZA DEL REATO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1967-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106102-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE- OLII- MINERALI - TRASPORTO - SCADENZA DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - CONSUMAZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE - SUCCESSIVO TRASPORTO CON CERTIFICATO SCADUTO - SUSSISTENZA DEL REATO - PERMANENZA DEL REATO - ESTREMI.*

Il reato di cui all'art 15 legge 2 luglio 1957, n 474 si consuma non gia al momento di scadenza del certificato di provenienza, rilasciato dall'ufficio tecnico dell'imposta di fabbricazione o dagli altri uffici competenti, bensi in quello successivo in cui avviene il trasporto della merce col certificato scaduto e si protrae per tutto il tempo in cui perdura il trasporto. (V 104540, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)