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Sez. 5, Sentenza n. 8758 del 22/06/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214652 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Tutela penale per i modelli ornamentali - È analoga a quella riconosciuta per i marchi - Autonomia della rilevanza penale della riproduzione dei modelli anche se accompagnata dall'uso lecito di un marchio - Fattispecie: capi di abbigliamento.
Stato
decisa il 1999-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214652-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI

Il reato di falso punito dall'articolo 473 cod. pen. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali disciplinati dall'articolo 2593 cod. civ., che sono indicativi della provenienza del prodotto dall'impresa che l'ha brevettato. In tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato. Ed invero quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità identificativa del modello, pur riconoscendosi autonoma rilevanza penale alla contraffazione del modello a norma dell'articolo 473, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie relativa a modelli ornamentali di capi di abbigliamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)