Sez. 5, Sentenza n. 2693 del 21/02/2003 (Rv. 560655 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE - PRESCRIZIONE | Sospensione dei termini ex art. 57, comma secondo, della legge n. 413 del 1991 - Portata - Ambito applicativo.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE - PRESCRIZIONE
In tema di imposta di successione, il richiamo specifico fatto, per la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza, dall'art. 57, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle sole imposte complementari e suppletive, non dissimilmente da quanto statuito con l'art. 32, comma sesto, della precedente legge 7 agosto 1982, n. 516, induce ad escludere che il legislatore abbia inteso disporre anche la sospensione dei termini per l'accertamento e la riscossione delle imposte principali.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)