Sez. 1, Sentenza n. 3178 del 26/11/1979 Cc. (dep. 24/01/1980) Rv. 144080 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - IMMEDIATA APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME PROCESSUALI - CONSEGUENZE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - IMMEDIATA APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME PROCESSUALI - CONSEGUENZE.*
La disposizione contenuto nell'art 1, terzo comma, legge 22 maggio 1975, n 152, che previsto i criteri in base ai quali il giudice deve attenersi in tema di liberta provvisoria, e applicabile anche nei procedimenti concernenti reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, trattandosi di norma processuale rispetto a cui non puo che valere il principio tempus regit actum. Di conseguenza, il giudice, nel concedere la liberta provvisoria deve valutare che non vi ostino ragioni processuali ne sussista la probabilita che l'imputato, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST., Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)