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Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.

L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.

Tenendo conto delle esperienze maturate dall'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata «Agenzia»).

Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure.

L'efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione.

Sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi, l'Agenzia, onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, dovrebbe effettuare analisi dei rischi per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate informazioni che consentano di adottare le opportune misure o di affrontare minacce e rischi già individuati.

L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

L'Agenzia dovrebbe seguire gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo in tal modo alla «messa in comune» delle risorse materiali.

L'Agenzia dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne.

Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, dovrebbe dunque offrire l'assistenza necessaria per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nei territori degli Stati membri.

Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo a questioni contemplate dal presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

Traendo spunto dalle esperienze dell'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri operativi e di formazione specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente delle frontiere terrestri, aeree e marittime, istituiti dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere.

L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e il suo vice.

Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)3, dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)4.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione5, dovrebbe applicarsi all'Agenzia.

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati6, si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

L'elaborazione della politica e della normativa relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare del Consiglio. Occorrerebbe provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.

Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE7 del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la piena partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'Agenzia, dovrebbe essere concluso un accordo ulteriore tra la Comunità e detti Stati.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen8. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen9. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.

È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto

Art. 1 Istituzione dell'Agenzia

1. È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne («l'Agenzia») onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure comunitarie vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

3. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri.

4.

Art. 1 bis Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. 1) «frontiere esterne degli Stati membri»: le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone;

  2. 2) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel cui territorio è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere o ha luogo un’operazione congiunta o un progetto pilota;

  3. 3) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di cui un membro della squadra o l’agente distaccato è guardia di frontiera;

  4. 4) «membri delle squadre»: le guardie di frontiera di Stati membri che operano in una squadra di intervento rapido alle frontiere e non appartengono allo Stato membro ospitante;

  5. 5) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all’Agenzia di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere nel suo territorio;

  6. 6) «agenti distaccati»: gli agenti dei servizi della guardia di frontiera di Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante che partecipano alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

Capo II. Compiti

Art. 2 Compiti principali

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

  1. a) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;

  2. b) assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;

  3. c) effettua analisi dei rischi;

  4. d) segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;

  5. e) aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;

  6. f) offre agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.

  7. g) invia squadre di intervento rapido alle frontiere negli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati10.

2.

Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia.

Art. 3 Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1.

L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

L'Agenzia stessa, di concerto con lo/gli Stato/i membro/i interessato/i, può avviare iniziative relative a operazioni congiunte e a progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

2. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota ed effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

4. L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.

Art. 4 Analisi dei rischi

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di confine di cui all'articolo 5.

Art. 5 Formazione

L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di confine e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri.

L'Agenzia offre inoltre agli agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

L'agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

Art. 6 Follow-up della ricerca

L'Agenzia segue gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

Art. 7 Gestione delle attrezzature tecniche

L'Agenzia crea e conserva a livello centrale un registro delle attrezzature tecniche, utilizzate per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, di proprietà degli Stati membri che questi, volontariamente e su richiesta di un altro Stato membro, sono disposti a mettere a disposizione di detto Stato membro su base temporanea a seguito di analisi del fabbisogno e dei rischi effettuate dall'Agenzia.

Art. 8 Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne

1. Fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 2 del trattato, uno o più Stati membri che si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia può predisporre l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedente/i.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può:

  1. a) fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere esterne;

  2. b) inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali competenti dello/degli Stato/i membro/i in questione per il tempo necessario.

3. L’Agenzia può acquistare attrezzature tecniche di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne a uso dei propri esperti e nel quadro delle squadre di intervento rapido alle frontiere per la durata della loro missione.

Art. 8 bis Squadre di intervento rapido alle frontiere

Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro, l’Agenzia può inviare per un periodo limitato nel territorio dello Stato membro richiedente una o più squadre di intervento rapido alle frontiere (di seguito «le squadre»), per la durata necessaria, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007.

Art. 8 ter Composizione delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1. Nelle situazioni di cui all’articolo 8 bis, gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell’Agenzia, il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di una squadra. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell’Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.

2. Nel determinare la composizione di una squadra in vista del suo invio, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. La squadra è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell’articolo 8 sexies.

Art. 8 quater Formazione ed esercitazioni

Per le guardie di frontiera che fanno parte del pool d’intervento rapido di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 863/2007, l’Agenzia organizza formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze e prevede esercitazioni periodiche per le stesse guardie di frontiera secondo il calendario di formazione avanzata ed esercitazioni fissato nel suo programma di lavoro annuale.

Art. 8 quinquies Procedura per decidere l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1. Una domanda d’invio di una squadra a norma dell’articolo 8 bis contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l’invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell’Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro richiedente.

2. Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della domanda di invio di squadre presentata da uno Stato membro.

3. Quando decide in merito alla domanda di uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi di rischio effettuate dall’Agenzia e di tutte le altre informazioni pertinenti fornite dallo Stato membro richiedente o da un altro Stato membro.

4. Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio di squadre quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Allo stesso tempo, notifica per iscritto la decisione allo Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa.

5. Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre, l’Agenzia e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell’articolo 8 sexies.

6. Subito dopo l’approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti delle guardie di frontiera che parteciperanno alle squadre. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all’articolo 8 septies, e menziona la data prevista per l’operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo.

7. In caso di assenza o d’impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all’invio delle squadre sono prese dal direttore esecutivo aggiunto.

8. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera per una missione, su richiesta dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.

9. Le squadre sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente.

Art. 8 sexies Piano operativo

1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l’invio delle squadre. Il piano operativo precisa i seguenti elementi:

  1. a) la descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell’invio, scopo operativo compreso;

  2. b) la durata prevedibile della missione delle squadre;

  3. c) l’area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate le squadre;

  4. d) la descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche per i membri delle squadre, anche in merito all’autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d’ordinanza, munizioni e equipaggiamento nello Stato membro ospitante;

  5. e) la composizione delle squadre;

  6. f) il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con le squadre, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione e la posizione gerarchica delle stesse;

  7. g) le attrezzature tecniche da inviare insieme alle squadre a norma dell’articolo 8.

2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L’Agenzia trasmette immediatamente una copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

Art. 8 septies Referente nazionale

Gli Stati membri designano un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Agenzia su tutte le questioni relative alle squadre. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

Art. 8 octies Agente di coordinamento

1. Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell’Agenzia da inviare in qualità di agente di coordinamento e ne informa lo Stato membro ospitante.

2. L’agente di coordinamento agisce a nome dell’Agenzia per tutti gli aspetti relativi all’invio delle squadre. In particolare, l’agente di coordinamento:

  1. a) funge da interfaccia tra l’Agenzia e lo Stato membro ospitante;

  2. b) funge da interfaccia tra l’Agenzia e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell’Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;

  3. c) controlla la corretta attuazione del piano operativo;

  4. d) riferisce all’Agenzia su tutti gli aspetti dell’invio delle squadre.

3. A norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), il direttore esecutivo può autorizzare l’agente di coordinamento a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull’esecuzione del piano operativo e sull’invio delle squadre.

4. Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’agente di coordinamento riceve istruzioni soltanto dall’Agenzia.