Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali
Testo in vigore al
Art. 11
1. Della elezione dei componenti della giunta regionale e' data notizia nel "Bollettino Ufficiale" della regione con apposito comunicato del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 12
1. Ai consigli provinciali si applicano le norme dei precedenti articoli 4, 5, 6.
Art. 13
1. Alla prima adunanza del consiglio provinciale e' invitato il commissario del Governo competente.
2. Il Presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della provincia". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono: "Giuro".
3. Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento puo' da lui prestarsi in seguito.
4. L'esercizio delle funzioni di consigliere e' condizionato alla prestazione del giuramento.
5. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale e' rimessa al commissario del Governo competente.
Art. 14
1. Della elezione dei componenti della giunta provinciale e' data notizia nel "Bollettino Ufficiale" della regione con apposito comunicato del Presidente del consiglio provinciale.
Art. 15
1. L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula:
"Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di........).
"Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di.......) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".
Al testo della legge segue la formula "La presente legge sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione (rispettivamente: della provincia)".
Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sara' pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
Art. 16
1. Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle province, nonche' quelli richiesti dagli interessati.
2. I Fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della regione.
3. Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili.
4. Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della regione di atti e provvedimenti dello Stato nonche' quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.
Art. 17
1. La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, e' gratuita.
Art. 18
1. Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 19
1. Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.
2. Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province.
3. Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresi' invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio e' chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Art. 20
1. Il rinvio di disegni di legge approvati dal Consiglio regionale e da quello provinciale a norma del primo comma dell'art. 55 dello statuto e' deliberato dal Consiglio dei Ministri e comunicato alla regione o alla provincia per il tramite del commissario del Governo competente.
2. La questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale e quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere, previste dal secondo comma dello stesso art. 55, sono promosse dal Consiglio dei Ministri.
3. In caso d'urgenza l'impugnativa e' proposta dal Presidente del Consiglio salvo ratifica del Consiglio dei Ministri nella sua prima riunione.
4. Il consenso del Governo della Repubblica all'anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali o provinciali a norma del terzo comma dello stesso art. 55 e' dato dal Presidente del Consiglio, e non preclude l'impugnativa di cui all'art. 97 dello statuto.
Art. 21
1. Salvo le facolta' spettanti ai commissari del Governo ai sensi dell'art. 87 dello statuto, restano ferme le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato per cio' che concerne le funzioni delegate dallo Stato alla regione e alle province in base al terzo comma dell'articolo 16 dello statuto e gli atti emanati dalla regione e dalle province nell'esercizio di tali funzioni.
Art. 22
1. La facolta' di delega delle province, prevista dal secondo comma dell'art. 18 dello statuto, non si riferisce alle funzioni delegate dalla regione alle province.
Art. 23
1. La norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto e applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attivita' si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione.
2. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse localita', quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.
Art. 24
1. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 dello statuto, il ricorso e' proposto in forma collettiva.
2. Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalita' per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'art. 56 dello statuto, nonche' per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo in ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici puo' essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.
3. Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.
4. Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.
Titolo II. Funzioni regionali in materia di commercio con l'estero, libri fondiari, enti locali, casse mutue di malattia, giudici conciliatori
Art. 25
1. La facolta' della regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 85 dello statuto, e' esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la regione, tenute presenti le necessita' dell'economia regionale.
Art. 26
1. L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonche' delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla regione.
2. La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'art. 86 dello statuto e' determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la regione.
Art. 27
1. Le Casse mutue provinciali di malattia, previste dal secondo comma dell'art. 6 dello statuto, fruiscono delle potesta' e delle agevolazioni riconosciute dalle leggi dello Stato all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.
Art. 28
1. Nel procedere alla nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori ai sensi dell'art. 94 dello statuto, il Presidente della giunta regionale sentira' anche la giunta provinciale competente.
2. E' consentita la nomina di un unico conciliatore e vice conciliatore per gli uffici di conciliazione.
3. Per i provvedimenti di decadenza, revoca e dispensa dei conciliatori e vice conciliatori, il Presidente della giunta regionale sentira' anche il parere della giunta provinciale competente.
4. I provvedimenti di revoca e di dispensa sono emessi previa istruttoria e contestazione degli addebiti.
5. I conciliatori e i vice conciliatori prestano giuramento davanti al pretore del rispettivo mandamento con la formula prevista dall'ordinamento giudiziario.
6. Il Presidente della giunta regionale comunica al Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ogni triennio, l'elenco completo dei giudici conciliatori e vice conciliatori in servizio e, all'inizio di ogni anno, l'elenco delle variazioni relative.
Art. 29
1. Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorita' giudiziaria.
Art. 30
1. Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.
Art. 31
1. Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.
2. Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, puo' deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita - dall'uno all'altro comune.
3. Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perche' vi osti la condizione dei luoghi o perche' i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.
4. Puo' ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.