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Sez. 1, Sentenza n. 3691 del 28/03/2000 (Rv. 535095 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso del commissario giudiziale - D.M. 28 luglio 1992, n. 570 - Criteri di liquidazione del compenso - Commisurazione in percentuale dell'ammontare dell'attivo e del passivo risultante dall'inventario - Disapplicazione di detto criterio - Illegittimità - Richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 4670 del 1997 - Invocabilità della stessa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535095-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

In tema di liquidazione del compenso al commissario liquidatore per l'opera prestata nella procedura di concordato preventivo, è illegittima la disapplicazione, operata dal giudice, dei criteri di cui all'art. 5, primo comma, del D.M. n. 570 del 1992, il quale, escludendo la liquidazione forfettaria, dispone che al commissario spettino i compensi determinati in misura percentuale all'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario, non potendosi, in contrario, utilmente invocare la decisione delle Sezioni Unite n. 4670 del 1997, la quale ha ritenuto legittima la disapplicazione di detto D.M. con riferimento alla sola previsione del "raddoppio del compenso" - ulteriore compenso per l'opera prestata nella fase successiva alla omologazione del concordato - per il trattamento ingiustificatamente più favorevole rispetto a quello previsto per i curatori fallimentari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)