Sez. 1, Sentenza n. 585 del 30/01/1985 (Rv. 438797 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'inammissibilità dell'appello, sotto il profilo dell'introduzione di una non consentita "mutatio libelli", non è rilevabile d'ufficio, in Sede di legittimità, quando il giudice di secondo grado abbia esplicitamente od implicitamente escluso la suddetta violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., in quanto, in tal caso, la possibilità di sindacare la relativa statuizione postula che la stessa sia investita dal ricorso. (V 832/82, mass n 418652).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)