Sez. L - , Sentenza n. 17674 del 05/07/2018 (Rv. 649742 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Regione Campania - Gestione del ciclo dei rifiuti - Trasferimento alle province ex art. 6 bis del d.l. n. 90 del 2008 - Obbligo di assunzione del personale - Esclusione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Nell'ambito del trasferimento dalla Regione Campania alle province della gestione del ciclo dei rifiuti di cui all' art. 6-bis del d.l. n. 90 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2008, non è previsto alcun obbligo di assunzione in capo alle stesse di tutto il personale non dirigenziale impiegato presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, pertanto, non assume rilevanza la questione relativa ai parametri adoperati dai commissari "ad acta" per procedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, né è ravvisabile in capo al personale non dirigenziale non assunto un interesse giuridicamente rilevante a sindacare i criteri di scelta adottati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 6 bis, Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 19/06/2008 num. 3685, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 13/06/2008 num. 3693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)