Sez. 1, Sentenza n. 11070 del 03/07/1985 Ud. (dep. 22/11/1985) Rv. 171166 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONCERNENTI REATI DI ARMI - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DI ARMI GIÀ DENUNCIATE - OMESSA DENUNCIA ALLA NUOVA AUTORITÀ DI P.S. COMPETENTE - CONFISCA - LEGITTIMITÀ.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - CONCERNENTI REATI DI ARMI - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DI ARMI GIÀ DENUNCIATE - OMESSA DENUNCIA ALLA NUOVA AUTORITÀ DI P.S. COMPETENTE - CONFISCA - LEGITTIMITÀ.*
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca, espressamente prevista per tutti i reati concernenti armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi, è obbligatoria anche nel caso di trasferimento di armi comuni da sparo, già regolarmente denunciate, da una località del territorio nazionale ad altra appartenente ad una diversa circoscrizione dell'autorità di pubblica sicurezza senza l'osservanza dell'Obbligo della denuncia, positivamente previsto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)