Sez. 3, Sentenza n. 507 del 14/02/1969 (Rv. 338629 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - CONVENZIONI STIPULATE A TERMINI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 1521 DEL 1960 - DIVIETO STATUITO DALL'ART. 4, DEL DL N. 1356 DEL 1964 - INCIDENZA - LIMITI.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - CONVENZIONI STIPULATE A TERMINI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 1521 DEL 1960 - DIVIETO STATUITO DALL'ART. 4, DEL DL N. 1356 DEL 1964 - INCIDENZA - LIMITI.*
L'art. 4, del DL 23 dicembre 1964, n. 1356, contenente la proroga delle locazioni di immobili urbani, e diretto ad escludere dalla data della sua entrata in vigore la validita di ogni convenzione circa ulteriori e speciali aumenti di canone, anche se conclusa sotto il vigore dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, ma destinata a spiegare i suoi effetti oltre il termine di durata della legge.*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 5, Legge 23/12/1964 num. 1356 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)