Sez. 2, Sentenza n. 1183 del 20/10/1970 Ud. (dep. 20/02/1971) Rv. 116755 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - INAPPLICABILITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - INAPPLICABILITA.*
La circostanza attenuante prevista nell'ultima parte dell'art 62 n 6 cod pen (essersi il colpevole adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato) si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non si concretano in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, e percio non e applicabile ai reati contro il patrimonio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)