Sez. 1, Sentenza n. 17646 del 11/12/2002 (Rv. 559150 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Stipulazione in forma scritta - Necessità - Rinnovazione "per facta concludentia" - Ammissibilità - Esclusione - Rinnovazione per mancata disdetta - Legittimità - Condizioni.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
In materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una rinnovazione tacita "per facta concludentia", posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta. Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto stesso entro un termine dalle parti stabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio di detta disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per l'altro verso, attesa la predeterminazione del periodo di rinnovazione, consente agli organi della pubblica amministrazione, deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità o meno di disdire nel termine contrattuale il contratto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)