Sez. 1, Ordinanza n. 27283 del 22/10/2024 (Rv. 672775-01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE | Società - Contratto di permuta azionaria con patto di indennizzo - Patto parasociale - Configurabilità - Divieto di patto leonino - Condizioni.
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE
La clausola, inserita in un contratto di permuta azionaria, volta ad indennizzare il beneficiario in caso di perdita del valore di mercato delle partecipazioni permutate, garantendone la redditività, configura un patto parasociale, che non viola il divieto di patto leonino, ove non comporti uno stravolgimento totale e costante del ruolo del socio e sia meritevole di tutela, risultando funzionale non solo al tipo di operazione concretamente identificata, ma anche al raggiungimento degli interessi identificati dalle parti nel contratto di permuta medesimo.
Cod. Civ. art. 2265, Cod. Civ. art. 2341 bis, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)