Sez. 3, Sentenza n. 11658 del 24/02/2015 Ud. (dep. 20/03/2015) Rv. 262984 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Rito abbreviato "condizionato" - Escussione di persone già sentite a sommarie informazioni testimoniali - Valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite in contraddittorio - Preminenza rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni rese in udienza da una persona già sentita in fase di indagini non sono di per se stesse dotate di valore probatorio privilegiato e preminente rispetto a quelle fornite alle Autorità inquirenti, stante il carattere integrativo e non sostitutivo che l'art. 438, comma quinto, cod. proc. pen., attribuisce all'attività istruttoria nel contraddittorio delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)