Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Testo in vigore al
Art. 207 Art. 104, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad Universita' o ad Istituti di cui alle tabelle A e B o ad Universita' e Istituti superiori liberi.
2. Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli articoli 93 e 94, e' provocato dal Ministro, su richiesta dell'Universita' o Istituto.
Art. 208 Art. 7, commi 2° a 4°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585
1. Per provvedere, entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso Universita' o Istituti superiori liberi di nuova creazione, all'atto del loro riconoscimento giuridico, il Ministro puo' trasferirvi su domanda, e previo parere favorevole dell'Ente o degli Enti promotori delle Universita' o degli Istituti stessi, professori di qualsiasi Universita' o Istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre materie.
2. Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le norme stabilite per le Regie Universita' e i Regi Istituti superiori. Le attribuzioni demandate ai Consigli di Facolta' e Scuola sono esercitate dall'Ente o dagli Enti predetti.
3. Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono essere presentate non appena sia stato rassegnato al Ministro lo schema dello statuto.
Art. 209 Art. 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321
1. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' chiedere alle Universita' e agli altri Istituti superiori liberi che siano messi a disposizione del Ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui all'art. 96, professori delle Universita' e degli istituti stessi.
2. Quando gli Istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori predetti e' a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
Art. 210 Art. 105, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. La censura ai professori di ruolo e' inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato.
2. La censura ai rettori o direttori e' inflitta esclusivamente dal Ministro.
3. L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 89 puo' essere presa anche dal Ministro; i conseguenti provvedimenti sono adottati con decreto Ministeriale.
4. Le disposizioni del comma precedente valgono per i procedimenti disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all'art. 126, comma quarto.
Art. 211 Art. 107, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e resi esecutivi dal presidente del detto Consiglio, salvo il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.
Art. 212 Art. 10, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Le Universita' e gli Istituti superiori liberi o alcune loro Facolta' o Scuole possono essere soppresse con decreto Reale quando sia stata accertata l'insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all'interesse generale degli studi o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore.
2. Le Universita' e gli Istituti predetti possono inoltre essere soppressi, quando l'insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principi che governano l'ordine sociale dello Stato.
3. Con lo stesso decreto Reale relativo alla soppressione saranno stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie nei riguardi del personale di ruolo e degli studenti.
4. Le eventuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo saranno promosse previo concerto col Ministro delle finanze.
Titolo II. Istituti superiori con ordinamento speciale.
Capo I. Istituti superiori di magistero.
§ 1. Ordinamento
Art. 213 Art. 5, comma 1°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 87, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. I Regi Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma e gli Istituti pareggiati di cui all'art. 229 hanno grado universitario e personalita' giuridica.
2. Essi hanno lo scopo di compiere - in relazione al conferimento dei diplomi appresso indicati - la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale.
3. I diplomi sono di tre specie:
a) di materie letterarie: italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere;
b) di filosofia e pedagogia;
c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
4. I diplomi di cui alle lettere a) e b) si conseguono, dopo un corso di studi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma di cui alla lettera c) dopo un corso triennale.
5. I diplomi di cui alle lettere a) e b) hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. I diplomati dagli Istituti superiori di magistero che intendano di esercitare la professione di insegnanti negli Istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami di cui all'art. 179 comma secondo.
Art. 214 Articoli 5 e 6, comma ultimo, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 88, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 1, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29
1. Il governo degli Istituti superiori di magistero appartiene:
1° al direttore, il quale e' nominato per decreto Reale fra i professori di ruolo appartenenti all'Istituto; dura in ufficio un biennio e puo' essere confermato;
2° al Consiglio direttivo, composto di tutti i professori di ruolo (ordinari e straordinari) dell'Istituto;
3° al Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto.
2. Le attribuzioni del direttore, del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori sono stabilite dal regolamento.
3. Al direttore spetta la retribuzione annua di L. 2000, ridotta del 12% ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
4. Nelle norme per la conferma nella carica o per la sostituzione, egli conserva le sue mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento dell'Istituto.
Art. 215 Art. 3, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 8, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38
1. Le materie d'insegnamento negli Istituti si distinguono in fondamentali e complementari.
2. Sono materie fondamentali: la filosofia e storia della filosofia; la pedagogia; la lingua e letteratura italiana; la lingua e letteratura latina; la storia; la geografia.
3. Sono materie complementari: la lingua e letteratura francese; la lingua e letteratura tedesca; la lingua e letteratura inglese; le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica; l'igiene scolastica.
4. L'insegnamento e' impartito mediante lezioni ed esercitazioni.
5. Spetta al Consiglio direttivo dell'Istituto stabilire a quali insegnamenti debbono essere assegnati i posti di ruolo disponibili, fermo restando il numero dei posti in organico. A tale effetto puo' essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana.
Art. 216 Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 9, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585
1. Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali e' tale, a giudizio del Consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potra' istituirsi, in seguito al parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, un secondo corso.
Art. 217 Art. 15, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 87, comma 3°, e 95, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, comma ultimo, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Tabella 11, Legge 8 giugno 1933, n. 629
1. A ciascuno dei Regi Istituti superiori di magistero di Firenze e Messina e' assegnata la dotazione annua di L. 57.200. Al R. Istituto superiore di magistero di Roma e' assegnata la dotazione annua di L.
72.600.
3. Per la gestione dei fondi di cui gli Istituti dispongono si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216.
4. Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano altresi' le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 45 del presente testo unico, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, e all'ultimo comma dell'art. 53, concernente la responsabilita' dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici.
5. I comuni di Firenze, Messina e Roma sono obbligati a fornire i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra agli Istituti stessi.
§ 2. Personale
Art. 218 Art. 89, comma- 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 22, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261
1. L'annessa tabella D determina per ciascun Istituto il numero dei posti di ruolo dei professori.
2. La condizione giuridica, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e la condizione economica dei professori di ruolo nei Regi istituti superiori di magistero sono parificate a quelle degli altri professori dei Regi Istituti d'istruzione superiore, appartenenti a ruoli statali.
3. Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a Universita' o Istituti superiori Regi o liberi e viceversa.
Art. 219 Articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119
1. Agli effetti dell'art. 70 gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le Facolta' di lettere e filosofia, e queste ultime Facolta' partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero.
2. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 OTTOBRE 1934, N. 1816, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 1° APRILE 1935, N. 631.
3. Le designazioni degli Istituti superiori di magistero pareggiati per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, a sensi dell'art. 73; sono trasmesse al Ministro, il quale, constatata la regolarita' della procedura, da' a questi comunicazione della sua approvazione.
4. Agli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.
5. Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, quando trattasi di Istituti superiori di magistero pareggiati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi, relative alle Universita' Istituti di cui alla tabella B.
Art. 220 Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227
1. Ai posti di ruolo di professori degli Istituti superiori di magistero possono essere nominati, previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, coloro che abbiano vinto il concorso per una materia, che sia parte di quella cui la nomina si riferisce.
2. Coloro che abbiano in tal modo conseguito la nomina, saranno pero' considerati, agli effetti del trasferimento ad altri Istituti d'istruzione superiore, quali titolari della materia per cui vinsero il concorso.
Art. 221 Articoli 1 e 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321
1. La disposizione di cui all'art. 96 si applica anche ai professori dei Regi Istituti superiori di magistero.
2. Il Ministro dell'educazione nazionale puo' altresi' chiedere agli Istituti superiori di magistero che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, per gli scopi di cui allo stesso art. 96, professori degli Istituti medesimi.
3. Quando i detti Istituti vi acconsentono, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori messi a disposizione e' a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
Art. 222 Art. 11, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 22, comma 2°, e 25 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. La spesa per gli incarichi e' a carico dello Stato. L'incarico di un insegnamento a chi non abbia ufficio pubblico e' retribuito con L. 6000 annue; in caso diverso la retribuzione e' ridotta a, L. 4000.
2. Tali retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
3. I professori dei Regi Istituti superiori di magistero sono peraltro tenuti ad impartire gratuitamente l'insegnamento nei corsi sdoppiati di cui all'art. 216.
4. Salvo il disposto dei commi precedenti, agli Istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, relative agli incarichi d'insegnamento.
Art. 223 Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629
1. Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano le disposizioni concernenti il personale amministrativo contenute nel Titolo I, sezione II, capo IV e nella tabella G annessa al presente testo unico.
2. L'annessa tabella M determina il numero dei subalterni di ciascun Istituto e il loro trattamento economico. A questo personale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e a quello di quiescenza dei subalterni statali.
§ 3. Studenti
Art. 224 Art. 4, commi 1° e 3°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Al primo anno degli Istituti superiori di magistero si e' iscritti mediante concorso per esame.
2. Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non puo' essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di eta'; e' preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari.
3. I concorsi sono banditi per un numero di posti determinato, volta per volta, con decreto Ministeriale, in conformita' dei criteri che sono stabiliti nel regolamento.
4. Oltre agli esami di concorso per l'ammissione, negli Istituti superiori di magistero vi sono esami annuali di profitto, esami di promozione dal primo al secondo biennio ed esami di diploma.
Art. 225 Art. 93, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 39 e 40, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
1. La tabella N, annessa al presente testo unico, stabilisce le tasse e sopratasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero.
2. Le tasse di concorso per l'ammissione, di immatricolazione, di iscrizione e di diploma sono devolute all'Erario. Le tasse per gli studenti fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e di diploma e le sopratasse di ripetizione di esami sono versate direttamente alla cassa dell'Istituto; le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute al bilancio dell'Istituto, le sopratasse di esame sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite dal regolamento.
3. I diritti di segreteria sono determinati dall'annessa tabella I.
Art. 226 Art. 94, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102
1. Agli studenti di disagiata condizione economica e piu' meritevoli puo' essere concessa la dispensa totale o parziale dalle tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma, secondo norme che sono stabilite dal regolamento.
2. Agli studenti degli Istituti superiori di magistero si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 153 e 156 del presente testo unico, riguardanti particolari casi di dispensa dalle tasse e sopratasse scolastiche.
Art. 227
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 14 MARZO 1940, N. 24871