Sez. L, Sentenza n. 4361 del 02/03/2005 (Rv. 579871 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera - Responsabilità del subcommittente - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad infortuni occorsi ad attore teatrale.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di appalto è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale "nudus minister" privo dell'autonomia che normalmente gli compete - o allorquando risultino presenti gli estremi della "culpa in eligendo", il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una ingerenza sull'attività di quest'ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che, con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici, in una ipotesi di infortunio di un attore occorso nel corso di rappresentazione teatrale, aveva ritenuto, per un verso, che non fosse intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato tra l'infortunato e l'ente che aveva allestito lo spettacolo e, per altro verso, che non fosse stata dimostrata l'ingerenza organizzativa del committente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)