Sez. L, Sentenza n. 6951 del 16/12/1982 (Rv. 424610 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - CONDIZIONI - CONNESSIONE IN SENSO PROPRIO - NECESSITÀ - OPPORTUNITÀ PER MOTIVI DI ECONOMIA PROCESSUALE - ESTENSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - CONDIZIONI - CONNESSIONE IN SENSO PROPRIO - NECESSITÀ - OPPORTUNITÀ PER MOTIVI DI ECONOMIA PROCESSUALE - ESTENSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La riunione di più cause pendenti davanti allo stesso giudice - che l'art. 151 (nuovo testo) disp. Att. Cod. proc. civ. prevede, di regola, come obbligatoria nei procedimenti relativi a controversie (soggette al rito del lavoro) connesse anche soltanto per identità di questioni - è consentita, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., non solo nel caso di connessione in senso proprio, ma anche quando ricorra, per motivi di economia processuale, una semplice opportunità di decidere simultaneamente le cause e costituisce, comunque, Esercizio di una facoltà propria del giudice del merito e non sindacabile in Sede di legittimità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)