Sez. L, Ordinanza n. 23719 del 22/08/2025 (Rv. 676165-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Medici di assistenza primaria - Medicina di gruppo - Compenso forfettario ex art. 59, lett. b), comma 4, dell'ACN del 23 marzo 2005 - Riduzione per il superamento del plafond di pazienti assistiti - Criteri di applicazione.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
In tema di rapporti dei medici convenzionati di assistenza primaria, l'art. 59, comma 8, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 - che prevede, per coloro che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo, una riduzione del compenso forfettario annuo in caso di superamento della percentuale del 12% di assistiti complessivi della Regione - ha portata generale, sicché la citata riduzione trova applicazione per tutta la durata del predetto accordo e non solo con riferimento alla situazione esistente al momento della sua entrata in vigore, mentre non opera (o opera solo in parte) in caso di disponibilità di risorse derivanti dalla sotto-utilizzazione di altri istituti previsti dal comma 4 del medesimo art. 59, la cui insussistenza deve essere provata dalla ASL e non dal medico interessato.
Contr. Coll. 23/03/2005 art. 59, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 art. 2 novies CORTE COST., Legge 26/05/2004 num. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)