Sez. 1 - , Ordinanza n. 12567 del 12/05/2021 (Rv. 661366 - 02)
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETA' - IN GENERE | Società di persone - Responsabilità dell’amministratore - Natura - Prelievi di somme per utili o compensi - Onere della prova - Contenuto.
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETA' - IN GENERE
Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale.
Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2260, Cod. Civ. art. 2262
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)