Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 05)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Identità di fatti costitutivi con opposizione a precetto già pendente – Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Termine per promuovere il giudizio di merito – Fissazione - Esclusione – Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE
Qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)