Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Nel periodo transitorio dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo.
2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto al 31 dicembre 1992.12
3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potra' superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988.12
4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: "2 anni in reparti di impiego" sono sostituite dalle seguenti: "4 anni di anzianita' di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego".
5. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze Armate del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso la accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS 19 MARZO 2001, N. 69.3
7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole "o incarico equipollente".
Art. 2
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954 n. 113".
2. La promozione di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermita' o decesso dipendenti da causa di servizio.
Tale norma ha effetto dal 1 gennaio 1985 con esclusione dei relativi benefici economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:
"8. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, dalla legge 24 maggio 1970, n. 336; dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dell'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6".
4. Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. A tutti gli ufficiali e' data la facolta' di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennita' di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianita', di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facolta' di opzione e' riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1985.
9-ter. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Areonautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1 gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1 gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.
9-quater. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e' portato fino ad un massimo di 25 unita' annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianita' da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni dalla data del 1 gennaio di ciascuno degli anni predetti. Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianita' di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
"a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano in lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di completamento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico e aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo".
9-sexies. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi di legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980 come gia' attuato per i pari grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, gia' trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979 n. 52".
Art. 3
1. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applicano anche nei confronti dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
Art. 4
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianita' di servizio, dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo, pari o superiore a diciassette anni o se piu' favorevole, con anzianita' di grado superiore, a quattro anni, sono valutati e se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal primo giorno successivo al compimento delle predette anzianita'. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni.
2. Ai fini del computo delle anzianita' di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che, in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subito uno spostamento in ruolo viene considerata un'anzianita' eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianita', ritardi di carriera o acquisto vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.
3. Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto delle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.
4. Qualora le vacanze create dalle promozioni dei maggiori ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a consentire le promozioni tabellari dei capitani, queste ultime promozioni sono comunque effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.
Art. 5
1. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La cessazioni del servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di eta'".
Art. 6
1. Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 30 dicembre 1989, la durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di otto anni. Tale nuova durata e' determinata a favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausialiaria".
2. Il primo e il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono cosi' interpretati:
a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita';
b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:
1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;
2) dall'eventuale pensione privilegiata;
3) delle maggiorazioni delle indennita' che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
4) degli aumenti periodici di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804, e all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224;
5) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica
3. L'indennita' di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, e' pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'.
4. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica".
5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.
6. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita' fisica".
7. Dalla stessa data in cui al comma 5 i sottoufficiali che cessano dal servizio a domanda del compimento del venticinquesino anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.
8. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza per il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici al pari grado di servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia".
9. L'indennita' di ausiliaria cosi' determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, e' pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'.
10. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e' sostituito dal seguente:
"Al sottufficiale in ausiliaria compete in aggiunta al trattamento di quiescenza una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.
Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia".
11. L'indennita' di ausiliaria cosi' determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, e' pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'.
Art. 7
1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113 come sostituite dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 ottobre 1962, n. 1499 e la tabella n. 1 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089 sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B, C, e D annesse alla presente legge. Ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 43 della citata legge n. 113 del 1954 continua ad applicarsi il limite di eta' indicato nella predetta legge n. 113 del 1954, come sostituite dalla predetta legge n. 1499 del 1962, per il grado di capitano o corrispondente.
Art. 8
1. I limiti di eta' previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validita' dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di Stato maggiore della Marina militare, dei ruoli di naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonche' gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di eta' stabiliti dalla presente legge.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi di cui le promozioni a scelta del grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.
Art. 9
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di eta' stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo".
2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6; all'articolo 39 comma 4; all'articolo 40 comma 2; all'articolo 41 della legge 19 maggio 1986 n. 224 nonche' quella di cui all'articolo 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 e quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 concernente il soprannumero al numero chiuso.
Art. 10
1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224 deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 11
1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta gia' conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto articolo 24, comma 4, ha assunto l'anzianita' piu' favorevole. La predetta riduzione non puo' comunque essere superiore a due anni.
2. Le disposizini di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1.
Art. 12
1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980 n. 574, in applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, alla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.
3. Il grado vertice per i predetti ruoli e' fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente:
"2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza".
Art. 13
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene se piu' favorevole e se idonei, a partire dal 1 gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianita' di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni".3
2. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' abrogato.