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Sez. 1, Sentenza n. 1802 del 20/05/1976 (Rv. 380585 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL COMUNE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - DELIBERAZIONE IN VIA D'URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE - RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZA - LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM DEL SINDACO - DIFETTO - RICORSO PER CASSAZIONE ANTERIORE ALLA RATIFICA - MANCATA PRODUZIONE DI QUESTA PRIMA DELLA DISCUSSIONE - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1976-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380585-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL COMUNE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - DELIBERAZIONE IN VIA D'URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE - RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZA - LEGITTIMAZIONE AD PROCESSUM DEL SINDACO - DIFETTO - RICORSO PER CASSAZIONE ANTERIORE ALLA RATIFICA - MANCATA PRODUZIONE DI QUESTA PRIMA DELLA DISCUSSIONE - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Ai sensi dell'art 131, n 5, del tu 4 febbraio 1915, n 148, il sindaco, per potere stare in giudizio quale legale rappresentante del comune, deve essere autorizzato dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo dell'autorita tutoria. Nel caso in cui l'autorizzazione a stare in giudizio sia concessa con deliberazione adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale, ai sensi dell'art 140 dello stesso testo unico, la deliberazione autorizzativa e soggetta a ratifica da parte del consiglio comunale e, in Mancanza di ratifica, diviene inefficace, con la conseguenza che il sindaco risulta privo di legittimazione ad processum. Ne consegue che, qualora il ricorso per Cassazione sia stato proposto dal sindaco autorizzato con deliberazione della giunta comunale, la mancata produzione, prima dell'inizio della discussione della causa, della deliberazione di ratifica del consiglio comunale non annullata dall'autorita tutoria, determina l'inammissibilita del ricorso, rilevabile d'ufficio, riferendosi alla regolarita della Costituzione del rapporto processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131 com. 5, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)