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Sez. U, Sentenza n. 11959 del 30/04/2026 (Rv. 677857-02)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Perizia contrattuale - Riconducibilità ad arbitrato irrituale - Condizioni - Rinunzia al diritto di agire in giudizio - Necessità - Mancanza - Figura atipica - Natura. ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677857-02

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)